Art. 17.
(Disposizioni per le attività
di distribuzione).

      1. A valere sulle risorse dell'Agenzia, sono concessi alle imprese di distribuzione, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 8, comma 2, i contributi indicati nei commi 2, 3 e 4 del presente articolo. Tali contributi sono erogati solo dopo l'accertata ultimazione del film e sono destinati a successivi investimenti nella distribuzione dei film lungometraggi e cortometraggi ammessi ai benefìci della presente legge e riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28. Per il riconoscimento della nazionalità italiana con riferimento a film in tecnica di animazione il direttore generale dell'Agenzia adotta apposito decreto, entro sessanta giorni dal suo insediamento, relativo al recepimento delle professionalità qualificanti il prodotto in tecnica di animazione non presenti nell'opera filmica non in animazione e viceversa.
      2. Alle imprese di distribuzione, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 8, comma 2, sono concessi contributi per la distribuzione in Italia di film riconosciuti di nazionalità italiana e che hanno goduto dei benefìci di cui alla presente legge. Detti contributi sono erogati in misura proporzionale

 

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al numero di ingressi realizzati sul territorio nazionale dai film, riconosciuti di nazionalità italiana e che hanno goduto dei benefìci di cui alla presente legge, distribuiti dalla medesima impresa nel corso dell'anno precedente all'istanza di concessione.
      3. Alle imprese di esportazione iscritte negli elenchi di cui all'articolo 8, comma 2, sono concessi contributi per la distribuzione all'estero di film riconosciuti di nazionalità italiana e che hanno goduto dei benefìci di cui alla presente legge. Detti contributi sono erogati in misura proporzionale alle cessioni effettuate ad imprese estere di diritti di sfruttamento economico di film riconosciuti di nazionalità italiana e che hanno goduto dei benefìci di cui alla presente legge, nonché al numero di ingressi realizzati all'estero dai medesimi film, secondo gli indicatori stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      4. Le imprese di distribuzione e di esportazione beneficiarie di contributi per la distribuzione all'estero di film, possono concedere le liberatorie richieste dal Ministero degli affari esteri ai fini della promozione culturale italiana all'estero.